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NUOVI CAM EDILIZIA 2025: FINALMENTE IN GAZZETTA IL TESTO UFFICIALE

09 Dicembre 2025

Con il recente decreto del 24 novembre 2025 (G.U. 3 dicembre 2025, n. 281) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE - ha introdotto i nuovi CAM edilizia, sostituendo integralmente il decreto CAM del 2022 e il relativo correttivo del 2024. L’obiettivo perseguito è stato quello di adeguare i criteri ambientali al regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, armonizzarli con il TU edilizia e con le Norme Tecniche per le Costruzioni, e rafforzare l’obbligo di applicazione previsto dall’art. 57 del Codice.

I nuovi criteri si applicano ai servizi di progettazione, direzione lavori, manutenzione e ai lavori edilizi, compresi gli affidamenti congiunti progettazione–lavori. L’Allegato 1, avente valore vincolante, raccoglie tutte le specifiche ambientali da inserire nella progettazione e negli atti di gara. I nuovi CAM si applicano anche ai progetti elaborati internamente dalle stazioni appaltanti se non ancora validati alla data di entrata in vigore; i CAM 2022 restano utilizzabili solo per progetti già validati e con gara avviata entro tre mesi.

Il decreto recepisce le definizioni di “prodotto da costruzione” del regolamento europeo e di “intervento edilizio” del d.P.R. 380/2001, salvando quelle di normative specialistiche (legge 1086/1971, legge 64/1974, NTC 2018). Introduce inoltre la definizione dell’indice di riflessione solare per materiali destinati a coperture e superfici esterne.

L’ambito applicativo è ampio: include edifici, opere di ingegneria civile e infrastrutture, con esclusione delle infrastrutture stradali per le quali rimangono in vigore i CAM adottati nel 2024. Se l’intervento riguarda solo una parte dell’opera, i criteri si applicano limitatamente alla porzione interessata.

I CAM sono obbligatori anche per le opere di urbanizzazione eseguite da privati a scomputo oneri, per le opere convenzionate e per gli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali, compatibilmente con le esigenze di conservazione.

Per le procedure gestite da centrali di committenza o soggetti aggregatori, il decreto impone di indicare già nella gara quali CAM si applicano; l’adattamento alle specifiche degli immobili avviene poi nella fase esecutiva dei contratti attuativi.

Redattore: Redazione UPI