Con la recente delibera dell’11 novembre 2025 n. 448, l’ANAC ha modificato nuovamente il Regolamento organico che disciplina l’esercizio dell’attività di vigilanza adottato con delibera del 20 giugno 2023, n. 270.
Vengono specificati i casi in cui il dirigente dell’ANAC può disporre l’archiviazione. Tra questi:
- segnalazioni manifestamente infondate, generiche o non pertinenti alla materia dei contratti pubblici;
- segnalazioni prive di contenuto autonomo e basate esclusivamente su rinvii a documentazione allegata;
- comunicazioni riferite a interi ambiti dell’attività contrattuale;
- segnalazioni con finalità emulative o non più attuali.
Viene introdotto il nuovo comma 1-bis, che consente l’archiviazione dopo una fase di pre-istruttoria qualora emerga l’assenza o il venir meno dei presupposti necessari per avviare il procedimento.
Resta fermo che il dirigente non dà luogo all’avvio del procedimento istruttorio per le segnalazioni presentate da terzi che non risultano prioritarie a seguito della valutazione della stessa Autorità, in ragione: (i) della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto (art. 4, co. 4), oppure (ii) della non rilevante compromissione dell’interesse pubblico coinvolto dall’appalto.
Viene introdotto altresì l’obbligo per il dirigente di trasmettere bimestralmente al Consiglio il quadro delle segnalazioni archiviate e non prioritarie, al fine di monitorare l’applicazione del Regolamento e la coerenza dei criteri utilizzati.
Per le restanti novità, si rimanda alla lettura del testo integrale della delibera.
Redattore: Redazione UPI